Art. 7 · Valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività

Art. 7

Valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività

In vigore dal 31 ott 2024
Valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività A seguito di un parere positivo della BCE o, se del caso, della banca centrale pertinente di cui all’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 oppure dopo la scadenza del periodo di 20 giorni lavorativi di cui all’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, del medesimo regolamento in assenza di un parere della BCE o della banca centrale pertinente, l’autorità competente effettua una valutazione nel merito del White Paper sulle cripto-attività a fronte delle prescrizioni di cui all’articolo 19 di tale regolamento.
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