Art. 1
Domanda di approvazione del White Paper sulle cripto-attività
In vigore dal 31 ott 2024
Domanda di approvazione del White Paper sulle cripto-attività
1. Quando presenta il White Paper sulle cripto-attività all’autorità competente ai fini della sua approvazione conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, l’ente creditizio fornisce un punto di contatto al quale detta autorità competente trasmette tutte le comunicazioni indirizzate all’ente creditizio.
2. Le autorità competenti indicano sul loro sito web i recapiti da utilizzare ai fini dell’approvazione dei White Paper sulle cripto-attività.
3. La presentazione della domanda di approvazione di un White Paper sulle cripto-attività nonché le notifiche o le comunicazioni tra le autorità competenti, la Banca centrale europea (BCE) e altre banche centrali ed enti creditizi pertinenti conformemente al presente regolamento sono effettuate per via elettronica.
Storico versioni
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