Art. 1
Oggetto
In vigore dal 30 ott 2024
Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato:
1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione e l’etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nonché l’etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente agli aspetti che seguono:
a)
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo:
i)
il nome di cui è chiesta la protezione;
ii)
i requisiti supplementari relativi al disciplinare;
iii)
le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata;
iv)
le deroghe all’obbligo di utilizzare «indicazioni» sulle etichette;
b)
per quanto riguarda le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo:
i)
le domande di protezione;
ii)
la procedura di opposizione;
iii)
le modifiche;
iv)
la cancellazione;
c)
per quanto riguarda il settore vitivinicolo in generale: etichettatura e presentazione.»
;
3)
l’, paragrafo 2, l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 sono soppressi;
4)
l’articolo 59 è sostituito dal seguente:
«
Articolo 59
Lingua della procedura
I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione alle materie oggetto del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:28:oj#art-1