Art. 1 · Oggetto

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 30 ott 2024
Il regolamento delegato (UE) 2019/33 è così modificato: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione e l’etichettatura delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nonché l’etichettatura e la presentazione nel settore vitivinicolo»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente agli aspetti che seguono: a) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo: i) il nome di cui è chiesta la protezione; ii) i requisiti supplementari relativi al disciplinare; iii) le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; iv) le deroghe all’obbligo di utilizzare «indicazioni» sulle etichette; b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo: i) le domande di protezione; ii) la procedura di opposizione; iii) le modifiche; iv) la cancellazione; c) per quanto riguarda il settore vitivinicolo in generale: etichettatura e presentazione.» ; 3) l’, paragrafo 2, l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e gli articoli da 7 a 21 sono soppressi; 4) l’articolo 59 è sostituito dal seguente: « Articolo 59 Lingua della procedura I documenti e le informazioni trasmessi alla Commissione in relazione alle materie oggetto del presente regolamento sono tutti redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione o corredati di una traduzione certificata in una di tali lingue.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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