Art. 7 · Modifiche temporanee di un disciplinare di un’indicazione geografica

Art. 7

Modifiche temporanee di un disciplinare di un’indicazione geografica

In vigore dal 30 ott 2024
Modifiche temporanee di un disciplinare di un’indicazione geografica 1.   Le modifiche temporanee di un disciplinare sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica delimitata dell’indicazione geografica di cui trattasi. Le modifiche temporanee possono riguardare una parte della zona geografica. 2.   Le modifiche temporanee sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi che le giustificano e alla decisione nazionale di approvazione entro un mese dalla data in cui tale decisione è stata resa pubblica. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro interessato secondo le norme nazionali applicabili sull’entrata in vigore. 3.   Ogni modifica temporanea si applica per un periodo di tempo limitato stabilito dall’autorità che la approva. Essa può essere rinnovata solo se sussistono ancora le circostanze eccezionali di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143 in base alle quali è stata inizialmente approvata. Il rinnovo delle modifiche temporanee è comunicato alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo. 4.   Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica separatamente la procedura relativa alle modifiche temporanee di cui al paragrafo 1. 5.   Le modifiche temporanee concernenti indicazioni geografiche originarie di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi che le giustificano, da un gruppo di produttori, direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione della modifica temporanea. 6.   La comunicazione alla Commissione di una modifica temporanea approvata è considerata debitamente effettuata se contiene gli elementi elencati all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26. 7.   La Commissione rende pubblica la comunicazione delle modifiche temporanee nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143 entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione delle modifiche temporanee. Fatto salvo il paragrafo 2, le modifiche temporanee sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state rese pubbliche dalla Commissione. 8.   Lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori, di cui al paragrafo 5, che ha comunicato una modifica temporanea alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto.
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