Art. 6 · Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie

Art. 6

Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie

In vigore dal 30 ott 2024
Relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie 1.   Se una modifica ordinaria che comporta una modifica del documento unico è approvata mentre è pendente presso la Commissione una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, lo Stato membro interessato aggiorna di conseguenza il documento unico incluso nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione. Se la modifica dell’Unione pendente è stata pubblicata per opposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, come allegato del regolamento di esecuzione che approva la modifica dell’Unione. 2.   Se la versione modificata del documento unico inclusa in una domanda di modifica ordinaria approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione che sono state approvate, tale modifica ordinaria non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo Stato membro che ha approvato tale modifica ordinaria trasmette alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la versione consolidata del documento unico contenente sia le modifiche dell’Unione che le modifiche ordinarie. 3.   Una modifica ordinaria inclusa in una domanda di approvazione di una modifica dell’Unione indissolubilmente legata a quest’ultima è considerata, in via eccezionale, parte di tale modifica dell’Unione ed è approvata dalla Commissione unitamente alla modifica dell’Unione. In tali casi, il legame indissolubile tra la modifica dell’Unione e la modifica ordinaria è spiegato nella domanda di approvazione della modifica dell’Unione.
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