Art. 5 · Comunicazione delle modifiche ordinarie

Art. 5

Comunicazione delle modifiche ordinarie

In vigore dal 30 ott 2024
Comunicazione delle modifiche ordinarie 1.   Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie approvate entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. 2.   Le decisioni di approvazione di modifiche ordinarie concernenti prodotti originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione da un gruppo di produttori, direttamente o tramite le autorità del paese terzo interessato, entro un mese dalla data in cui è stata approvata la decisione pertinente. 3.   La comunicazione alla Commissione di una modifica ordinaria approvata è considerata debitamente effettuata se contiene tutti gli elementi elencati all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione (6). 4.   Nel caso in cui l’approvazione di una modifica ordinaria determini una modifica del documento unico, la Commissione pubblica la comunicazione della modifica ordinaria e il documento unico modificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria. 5.   Nel caso in cui l’approvazione di una modifica ordinaria, debitamente comunicata, non comporti una modifica del documento unico, la Commissione rende pubblica, nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, la comunicazione della modifica ordinaria entro tre mesi dalla data in cui le è pervenuta la comunicazione di tale modifica ordinaria. 6.   La Commissione non pubblica una comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria che non sia stata debitamente effettuata ai sensi del paragrafo 3. La Commissione informa l’autorità o il gruppo di produttori del fatto che la comunicazione della modifica ordinaria non è stata debitamente effettuata entro tre mesi. In caso di mancata risposta dopo due mesi dal ricevimento della lettera della Commissione, la comunicazione che non è stata debitamente effettuata si considera come non presentata. 7.   Lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione: a) qualsiasi decisione giudiziaria o amministrativa immediatamente applicabile che annulla una decisione di approvazione di una modifica ordinaria; b) il documento unico consolidato e il riferimento elettronico al disciplinare o, in caso di modifica che non interessa il documento unico, solo il riferimento elettronico al disciplinare, aggiornato a seguito dell’annullamento di tale modifica ordinaria. La Commissione pubblica la comunicazione di una decisione nazionale che annulla una modifica ordinaria nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, o la rende pubblica nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, mutatis mutandis, o all’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26, se del caso. 8.   Lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori, di cui al paragrafo 2, che ha comunicato una modifica ordinaria alla Commissione rimane responsabile del suo contenuto. 9.   Fatto salvo l’, paragrafo 5, le modifiche ordinarie sono applicabili nel territorio dell’Unione a decorrere dalla data in cui sono state pubblicate, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, o rese pubbliche, a norma del paragrafo 5 del presente articolo. 10.   Ove la zona geografica delimitata si estenda su più di uno Stato membro, ogni Stato membro interessato applica la procedura relativa alla modifica ordinaria separatamente. La modifica ordinaria è applicabile nel territorio degli Stati membri interessati solo dopo l’entrata in applicazione dell’ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria invia alla Commissione la comunicazione pertinente entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la sua decisione di approvazione. Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può presentare tale domanda ai sensi della procedura di modifica dell’Unione. In tal caso, lo Stato membro che presenta la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione dimostra che la procedura di modifica ordinaria non è stata conclusa in uno o più degli Stati membri di cui l’indicazione geografica è originaria. La relativa procedura di opposizione dell’Unione è aperta a tutti gli Stati membri, a esclusione dello Stato membro che presenta la domanda di approvazione della modifica dell’Unione. 11.   Il paragrafo 10 si applica mutatis mutandis ai casi in cui una parte della zona geografica delimitata interessata è situata nel territorio di un paese terzo. 12.   La comunicazione dell’approvazione di una modifica ordinaria del disciplinare di un’indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è sempre accompagnata da un documento unico da pubblicare a titolo informativo a livello dell’Unione.
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