Art. 4
Approvazione da parte dello Stato membro di modifiche ordinarie del disciplinare di un’indicazione geografica
In vigore dal 30 ott 2024
Approvazione da parte dello Stato membro di modifiche ordinarie del disciplinare di un’indicazione geografica
1. Ai fini dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, le domande di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare sono presentate alle autorità dello Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica delimitata del prodotto di cui trattasi.
2. Gli Stati membri possono disporre che le domande di modifica ordinaria siano pubblicate a fini di opposizione a livello nazionale. Se non è prevista l’opposizione nazionale e se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal gruppo di produttori richiedente che aveva presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale gruppo di produttori richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.
3. La domanda di approvazione di una modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
4. Se ritiene soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e le disposizioni adottate in virtù dello stesso, lo Stato membro può approvare la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il riferimento elettronico alla versione pubblicata del disciplinare consolidato modificato e, se del caso, il documento unico consolidato modificato. Se riguarda un’indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la modifica ordinaria comprende sempre un documento unico.
5. La decisione di approvazione, comprensiva se del caso del relativo documento unico, è resa pubblica dagli Stati membri. La modifica ordinaria approvata è applicabile nello Stato membro interessato secondo le norme nazionali applicabili in materia di entrata in vigore.
6. Nel caso in cui la modifica ordinaria del disciplinare riguardi un’indicazione geografica per la quale non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il documento unico è pubblicato a titolo informativo a livello dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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