Art. 11
Modifiche del disciplinare delle specialità tradizionali garantite
In vigore dal 30 ott 2024
Modifiche del disciplinare delle specialità tradizionali garantite
L’approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica del disciplinare di una specialità tradizionale garantita riguarda unicamente le modifiche incluse nella domanda di cui all’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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