Art. 1
Oggetto
In vigore dal 30 ott 2024
Oggetto
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/1143 in relazione agli aspetti seguenti:
a)
per quanto riguarda le indicazioni geografiche:
i)
le norme procedurali in materia di opposizione;
ii)
le procedure per le modifiche dell’Unione;
iii)
l’approvazione e la comunicazione delle modifiche ordinarie, comprese le modifiche temporanee;
iv)
la relazione tra modifiche dell’Unione e modifiche ordinarie;
v)
le prescrizioni relative alla provenienza delle materie prime per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli;
b)
per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite:
i)
le procedure per la domanda di registrazione;
ii)
le norme procedurali in materia di opposizione;
iii)
le procedure di approvazione delle modifiche del disciplinare;
iv)
le norme relative all’uso di specialità tradizionali garantite che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2025:27:oj#art-1