Art. 4 · Presentazione del documento unico

Art. 4

Presentazione del documento unico

In vigore dal 30 ott 2024
Presentazione del documento unico 1.   Il documento unico delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose deve essere conciso e non deve superare le 2 500 parole. Le indicazioni geografiche dei vini non devono superare le 5 000 parole. Tali limiti possono essere superati in casi debitamente giustificati. Il documento unico indica la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 per tutti i settori. 2.   Se il documento unico comprende prescrizioni specifiche in materia di confezionamento ed etichettatura o altre prescrizioni applicabili previste dal disciplinare, le eventuali restrizioni derivanti da tali prescrizioni sono corredate di una sintesi della giustificazione specifica per il prodotto contenuta nel disciplinare corrispondente. 3.   Gli Stati membri, le autorità di paesi terzi o i gruppi di produttori stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Qualora dopo la registrazione dell’indicazione geografica si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza. 4.   I nomi delle persone fisiche o giuridiche che figurano nel documento unico devono essere pubblicati.
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