Art. 38
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
In vigore dal 30 ott 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 è così modificato:
(1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, le domande di protezione, la procedura di opposizione, la registrazione, la modifica e la cancellazione delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo»;
(2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 concernenti le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette nel settore vitivinicolo per quanto riguarda i controlli e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, relativamente agli elementi seguenti:
a)
le domande di protezione;
b)
la procedura di opposizione;
c)
la registrazione,
d)
il rispetto della protezione;
e)
la modifica;
f)
la cancellazione della protezione;
g)
le comunicazioni.»;
(3)
gli articoli da 2 a 14 sono soppressi;
(4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Autorità responsabili della verifica del rispetto del disciplinare di produzione
1. Nell’esecuzione dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità competenti e gli organismi delegati responsabili rispettano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
2. Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette relative a una zona geografica situata in un paese terzo, la verifica annuale del rispetto del disciplinare è effettuata durante la fase di produzione e durante o dopo il condizionamento del vino da:
a)
una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; oppure
b)
uno o più organismi di certificazione.
3. Gli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’organismo o gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:
a)
norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»;
b)
norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni».
4. Quando l’autorità di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’autorità o le autorità di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo verificano il rispetto del disciplinare, esse offrono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
5. Gli Stati membri sono autorizzati a imporre una tariffa agli operatori assoggettati ai controlli, a copertura delle spese sostenute per l’istituzione e il funzionamento del sistema di controllo.
(*1) *Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).»;"
(5)
l’ è soppresso;
(6)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione gli estremi dell’autorità competente di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le autorità di cui all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e, se del caso, gli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione rende pubblici il nome e l’indirizzo della o delle autorità competenti o degli organismi delegati.
(*2) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;"
(7)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«La verifica annuale effettuata dall’autorità competente o dagli organismi delegati di cui all’articolo 116 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 consiste in:»;
b)
al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le autorità competenti o gli organismi delegati dei diversi Stati membri responsabili dello svolgimento dei controlli relativi a una denominazione di origine protetta o a un’indicazione geografica protetta collaborano in particolare per garantire che, per quanto riguarda gli obblighi di condizionamento, gli operatori stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione del vino il cui nome è registrato come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta rispettino gli obblighi di controllo previsti dal disciplinare di cui trattasi.»;
c)
il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. I paragrafi da 1 a 5 si applicano ai vini che beneficiano della protezione nazionale transitoria ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2024/1143.»
;
(8)
l’ è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono soppressi;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri, le autorità competenti e le organizzazioni professionali rappresentative dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione, tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato XII, parte B, per ottenere informazioni sui metodi di comunicazione e le modalità di messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione del capo III.»
;
(9)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è soppresso;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’ del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»
;
(10)
l’ è soppresso;
(11)
all’, il primo comma è soppresso;
(12)
gli allegati da I a VII e l’allegato XII, parte A, sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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