Art. 31
Controllo formale delle richieste di cancellazione
In vigore dal 30 ott 2024
Controllo formale delle richieste di cancellazione
1. A norma dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione verifica che una richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita sia completa e che sia stata presentata conformemente all’articolo 56, paragrafo 3, all’articolo 57, paragrafo 2, e all’articolo 58 del regolamento (UE) 2024/1143 e all’ del presente regolamento.
2. Una richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita è considerata completa se contiene tutti gli elementi di cui all’, paragrafo 1 o 6, e se è conforme all’, paragrafo 2 o 7.
3. Una richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa l’entità richiedente.
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