Art. 30 · Cancellazione

Art. 30

Cancellazione

In vigore dal 30 ott 2024
Cancellazione 1.   La richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene: a) il nome registrato di cui si propone la cancellazione; b) il nome dello Stato membro, del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo che presenta alla Commissione la richiesta di cancellazione; c) il nome della persona fisica o giuridica che ha chiesto la cancellazione nella fase nazionale della procedura, se del caso; d) per le domande presentate da paesi terzi, il nome delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare; e) una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo delle persone fisiche o giuridiche di cui alle lettere b) e c); f) la classe del prodotto, in conformità dell’allegato XVIII del presente regolamento; g) l’indicazione che la cancellazione è richiesta a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2024/1143; h) spiegazioni e motivi della cancellazione; i) nel caso di una richiesta di cancellazione presentata da uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143. I recapiti della persona fisica o giuridica o del gruppo di produttori o dell’autorità o degli organismi dello Stato membro o del paese terzo di cui al primo comma, lettere b), c) e d), sono comunicati separatamente. A differenza dei nomi, i recapiti di tali autorità, gruppi di produttori o organismi non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione. 2.   La richiesta di cancellazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato XIV del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 3.   Gli Stati membri possono avviare di propria iniziativa la fase nazionale della procedura di cancellazione. In tal caso, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere c) ed e), possono essere omesse. 4.   In caso di cancellazione su iniziativa della Commissione, la procedura inizia direttamente nella fase a livello di Unione. A norma dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 la Commissione pubblica a fini di opposizione la propria proposta di cancellazione, che contiene, mutatis mutandis, gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 5.   La richiesta di cancellazione della registrazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è presentata da un agente incaricato dai produttori. 6.   La richiesta di cancellazione a norma dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 presentata alla Commissione contiene: a) il nome registrato di cui si propone la cancellazione; b) l’indicazione che la cancellazione è richiesta a norma dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143; c) nel caso di una richiesta presentata da uno Stato membro alla Commissione, il nome dello Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143, l’indicazione se la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato; d) nel caso di una richiesta presentata da un’autorità di un paese terzo alla Commissione, il nome dell’autorità del paese terzo e l’indicazione se la cancellazione della registrazione è richiesta dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto; e) nel caso di una richiesta presentata direttamente alla Commissione dai produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato stabiliti o residenti nel paese terzo, il nome dell’agente incaricato dai produttori che presentano la richiesta, la procura e una motivazione che dimostri che la richiesta rappresenta la volontà dell’insieme dei produttori del prodotto; f) la classe del prodotto, in conformità dell’allegato XVIII del presente regolamento; g) una descrizione dei motivi della cancellazione a scopo informativo. I recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o dell’agente che rappresenta i produttori di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), sono comunicati separatamente. I recapiti di tali autorità o agenti non sono pubblicati nell’ambito della richiesta di cancellazione. I loro nomi sono tuttavia pubblicati. 7.   La richiesta di cancellazione di una specialità tradizionale garantita ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo che figura nell’allegato XV del presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 8.   Le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 comprendono la richiesta di cancellazione debitamente compilata come specificato al paragrafo 1 o 6 del presente articolo.
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