Art. 27 · Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni

Art. 27

Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni

In vigore dal 30 ott 2024
Presentazione delle opposizioni e delle notifiche dei risultati delle consultazioni 1.   L’opposizione di cui all’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143 è redatta utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento e contiene: a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, conformemente all’articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 cui si riferisce l’opposizione; b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione; c) una dichiarazione che indichi formalmente l’opposizione alla registrazione di tale nome; d) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta l’opposizione; e) la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato l’opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali; f) l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’articolo 62 del regolamento (UE) 2024/1143; g) i motivi fondati che giustificano l’opposizione, compresi i dettagli dei fatti, le prove e le osservazioni a sostegno dell’opposizione; h) l’autorizzazione alla Commissione a trasmettere tutti i dati personali che possono essere contenuti nell’opposizione. L’opposizione di cui al primo comma può essere corredata di documenti giustificativi, se pertinenti. 2.   La notifica dei risultati delle consultazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143 contiene: a) il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione; b) il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione; c) il nome dell’opponente o degli opponenti; d) i risultati delle consultazioni; e) l’indicazione se il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche. 3.   Se il disciplinare è stato modificato, la versione modificata è acclusa alla notifica. 4.   La notifica della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato XII del presente regolamento. 5.   Una domanda presentata per posta elettronica che non rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 è considerata non presentata. La Commissione ne informa il richiedente.
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