Art. 25 · Descrizione di più prodotti distinti

Art. 25

Descrizione di più prodotti distinti

In vigore dal 30 ott 2024
Descrizione di più prodotti distinti Se la domanda di registrazione di un nome o di approvazione di una modifica contiene la descrizione di due o più prodotti distinti che sono autorizzati a utilizzare il nome in questione, il rispetto dei requisiti per la registrazione è dimostrato per ogni prodotto separatamente. Ai fini del presente articolo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che, sebbene recanti lo stesso nome registrato, sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato o sono considerati come prodotti diversi dai consumatori.
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