Art. 24 · Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione

Art. 24

Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione

In vigore dal 30 ott 2024
Norme specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di produzione La descrizione del prodotto per una specialità tradizionale garantita di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143 riprende esclusivamente le caratteristiche necessarie a identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Nella descrizione non sono ripetuti gli obblighi generali, in particolare i requisiti obbligatori inerenti a tutti i prodotti dello stesso tipo. La descrizione del metodo di produzione di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143 riguarda esclusivamente il metodo di produzione in uso. La descrizione comprende le pratiche tradizionali solo se sono tuttora seguite. È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permetterne la riproduzione ovunque. Gli elementi essenziali che comprovano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, corredate di riferimenti precisi e consolidati.
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