Art. 21 · Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

Art. 21

Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

In vigore dal 30 ott 2024
Domanda di registrazione nella fase a livello di Unione 1.   Quando la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione da uno Stato membro, il disciplinare e la dichiarazione dello Stato membro che attesta che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione e informazioni su eventuali opposizioni ricevibili a livello nazionale a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 sono redatti utilizzando il modulo messo a disposizione nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, di tale regolamento. La domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è accompagnata dall’indicazione del nome del gruppo di produttori richiedente nella fase nazionale della procedura di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143. Tali dati supplementari sono comunicati utilizzando il modulo messo a disposizione nel sistema digitale della Commissione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, di detto regolamento. 2.   Se la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione da un’autorità di un paese terzo o da un richiedente stabilito o residente in un paese terzo, il disciplinare è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato X del presente regolamento. Se il richiedente è rappresentato da un agente di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, la procura è comunicata senza utilizzare un formato specifico. La domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è accompagnata dall’indicazione del nome del gruppo di produttori richiedente nel paese terzo, se diverso dal richiedente nella fase a livello di Unione, di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143, e dai nomi e dagli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti designati dal paese terzo di cui all’articolo 72, paragrafo 7, di tale regolamento. Tali dati supplementari sono comunicati senza utilizzare un formato specifico. Le informazioni fornite possono essere inserite dalla Commissione nel suo sistema digitale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. 3.   Una domanda di registrazione comune nella fase a livello di Unione contiene, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo, gli elementi di cui all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143.
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