Art. 16
Registro delle indicazioni geografiche dell’Unione
In vigore dal 30 ott 2024
Registro delle indicazioni geografiche dell’Unione
1. Il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143 è istituito come soluzione digitale che consente l’archiviazione tecnica e l’accesso del pubblico a tutte le voci relative alle indicazioni geografiche, comprese le domande di registrazione, di modifica dell’Unione e le richiesta di cancellazione, i rigetti, le pubblicazioni a fini di opposizione, le registrazioni, le approvazioni di modifiche dell’Unione, le pubblicazioni di modifiche ordinarie e temporanee e le cancellazioni. La Commissione è titolare di tale registro dell’Unione. La soluzione digitale è gestita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («EUIPO»), che la ospita sui suoi server, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La Commissione mette i dati pertinenti a disposizione dell’EUIPO. Il registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
2. I dati seguenti sono iscritti nel registro di cui al paragrafo 1, se del caso:
a)
il nome registrato o i nomi registrati del prodotto, comprese le trascrizioni o traslitterazioni in caratteri latini, se del caso. I nomi multipli, le trascrizioni e le traslitterazioni sono registrati come nomi alternativi, separati da uno spazio, da una barra obliqua e da un secondo spazio;
b)
il settore cui appartiene il prodotto (vino, bevanda spiritosa o prodotto agricolo);
c)
la classificazione del prodotto in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143;
d)
la data di presentazione della domanda alla Commissione;
e)
la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
f)
il riferimento elettronico alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
g)
la data di registrazione;
h)
il riferimento elettronico allo strumento di registrazione del nome nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
i)
l’informazione che il nome è registrato come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta (per i vini e i prodotti agricoli) o come indicazione geografica (per le bevande spiritose);
j)
l’indicazione del paese o dei paesi di origine;
k)
il numero di fascicolo;
l)
il nome e l’indirizzo e, se disponibili, eventuali altre informazioni di contatto del gruppo di produttori riconosciuto, se del caso;
m)
i nomi e gli indirizzi delle autorità di controllo nel caso di indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.
3. Conformemente al paragrafo 2, lettera f), sono registrati i dati seguenti:
a)
per i prodotti agricoli e i vini:
i)
se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di uno Stato membro, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare nello Stato membro di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii)
se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico al disciplinare di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii)
per le indicazioni geografiche per le quali non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un riferimento elettronico alla scheda riepilogativa, al documento unico o a un documento equivalente, e al disciplinare o alla scheda tecnica, oppure un riferimento elettronico al disciplinare o alla scheda tecnica, a seconda dei casi;
b)
per le bevande spiritose:
i)
se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di uno Stato membro, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare nello Stato membro di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii)
se la zona geografica delimitata rientra nel territorio di un paese terzo, il riferimento elettronico alla pubblicazione del documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e il riferimento elettronico al disciplinare di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 o, se è stato modificato nel corso della procedura, al disciplinare di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento;
iii)
per le indicazioni geografiche per le quali non è mai stato pubblicato un documento unico nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, un riferimento elettronico alle specifiche principali della scheda tecnica e alla scheda tecnica, o un riferimento elettronico alla scheda tecnica, a seconda dei casi;
4. Con riferimento al paragrafo 2, lettera h), in assenza di uno specifico strumento di registrazione del nome, sono registrati i dati seguenti:
a)
nel caso di vini protetti a norma dell’articolo 107 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il riferimento a tale articolo e il riferimento elettronico alla pubblicazione di tale regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
b)
nel caso di bevande spiritose protette a norma dell’ del regolamento (UE) 2019/787, il riferimento a tale articolo e il riferimento elettronico alla pubblicazione di tale regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5. Se la Commissione approva una modifica dell’Unione a un disciplinare o riceve la comunicazione di una modifica ordinaria approvata o annullata di un disciplinare, i dati relativi alla modifica sono registrati seguendo l’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3, a seconda dei casi, con effetto dalla data in cui la modifica o la sua cancellazione è applicabile nell’Unione. I riferimenti elettronici alla pubblicazione delle comunicazioni di modifiche ordinarie sono registrati. Il riferimento elettronico che rimanda alle comunicazioni di una modifica temporanea è registrato per rendere pubbliche tali comunicazioni.
6. L’estratto del registro delle indicazioni geografiche dell’Unione include i dati di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), e lettere da g) a l).
7. Se la registrazione di un’indicazione geografica è stata cancellata, il registro delle indicazioni geografiche dell’Unione indica il nome cancellato a decorrere dalla data in cui prende effetto l’atto di esecuzione pertinente. Il registro conserva una traccia di tale cancellazione, compreso il riferimento elettronico alla decisione di cancellazione.
8. Se la Commissione riceve una domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o una richiesta di cancellazione, il nome, il numero di fascicolo, la classificazione del prodotto, il paese di origine, il tipo di domanda, la data e lo stato della domanda o della richiesta ricevuta sono iscritti nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. La data di pubblicazione e il riferimento elettronico a tale pubblicazione sono altresì registrati successivamente alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La decisione di rigetto delle domande deve essere iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, compreso il riferimento elettronico alla decisione di rigetto.
9. I dati di cui ai paragrafi da 2 a 5, 7 e 8 del presente articolo rimangono nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione. Spetta agli Stati membri mantenere attivo e funzionante il riferimento elettronico al disciplinare di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143 fintanto che l’indicazione geografica rimane protetta. Il riferimento elettronico rimanda direttamente alla versione aggiornata del singolo disciplinare. Non deve rimandare a pagine intermedie o collegamenti ipertestuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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