Art. 10 · Domande di approvazione di modifiche dell’Unione di un disciplinare

Art. 10

Domande di approvazione di modifiche dell’Unione di un disciplinare

In vigore dal 30 ott 2024
Domande di approvazione di modifiche dell’Unione di un disciplinare 1.   La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione a un disciplinare di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 2024/1143 contiene: a) il nome protetto cui si riferisce la modifica, con l’indicazione del tipo di indicazione geografica e del settore (prodotti agricoli, vini o bevande spiritose); b) lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica; c) le voci del disciplinare e del documento unico relative alle questioni oggetto di ciascuna delle modifiche proposte; d) la spiegazione del motivo per cui ciascuna delle modifiche proposte rientra nella definizione di modifica dell’Unione di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1143; e) la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte; f) l’indicazione di eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alla modifica dell’Unione conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/27; g) l’indicazione se si tratta di una domanda a seguito della mancata presentazione di una modifica ordinaria comune conformemente all’, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2025/27. 2.   Se è presentata da uno Stato membro, la domanda deve essere corredata dei documenti seguenti: a) la versione consolidata del documento unico pubblicata nella fase nazionale della procedura o, nel caso di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico pubblicato nella fase nazionale della procedura; b) la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143; c) il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata; gli Stati membri possono fornire una copia del disciplinare in aggiunta al riferimento elettronico alla sua pubblicazione. 3.   Se la domanda è presentata da un paese terzo o da un gruppo di produttori stabilito o residente in un paese terzo, essa è corredata dei documenti seguenti: a) la versione consolidata del documento unico o, nel caso di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/27, il documento unico; b) la versione consolidata del disciplinare; c) il riferimento alla pubblicazione della versione consolidata del disciplinare nel paese terzo; d) la prova che la modifica richiesta è conforme alle norme in materia di protezione delle indicazioni geografiche in vigore in tale paese terzo; e) la procura di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2024/1143, se del caso. 4.   La Commissione riceve separatamente e non pubblica come parte della domanda: a) il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo o del gruppo di produttori richiedente nella fase a livello di Unione della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare; b) il nome e i recapiti del gruppo di produttori che ha avviato la fase nazionale della procedura di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare, indicando se si tratta di un gruppo di produttori a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/1143 o di un gruppo di produttori riconosciuto a norma dell’ di tale regolamento; c) la documentazione di accompagnamento di cui all’, paragrafo 1, lettera b), o all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1143, se del caso. 5.   Gli Stati membri, i paesi terzi o i gruppi di produttori stabiliti o residenti in un paese terzo garantiscono la coerenza tra la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione e il disciplinare consolidato e che non vi siano divergenze sostanziali tra di essi. Le modifiche elencate nella domanda di approvazione di una modifica dell’Unione corrispondono alle modifiche effettivamente apportate al disciplinare. Qualora dopo l’approvazione di una modifica dell’Unione si riscontri un’incongruenza, lo Stato membro, il paese terzo o il gruppo di produttori che ha presentato la domanda adotta le misure necessarie per eliminare l’incongruenza. 6.   La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione deve essere concisa. La domanda, compreso il documento unico, non deve superare le 5 000 parole per le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e delle bevande spiritose e le 7 500 parole per le indicazioni geografiche dei vini, salvo in casi debitamente giustificati. 7.   La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione relativa al disciplinare di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nel sistema digitale della Commissione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143. I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nel sistema digitale. 8.   Ai fini dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’, paragrafo 4, di detto regolamento, oltre ai documenti e alle informazioni ivi indicati, nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione del disciplinare.
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