Art. 8
Comunicazione delle produzioni standard e dei dati per la loro determinazione
In vigore dal 25 ott 2024
Comunicazione delle produzioni standard e dei dati per la loro determinazione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le produzioni standard, i dati per determinarle e i metadati corrispondenti, di cui all'articolo 5 ter, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1217/2009, per il periodo di riferimento dell'anno N entro il 31 dicembre dell'anno N+ 3.
2. Per la presentazione dei dati e dei metadati di cui al paragrafo 1 gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione (Eurostat) per tale scopo.
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