Art. 3 · Piano di selezione

Art. 3

Piano di selezione

In vigore dal 25 ott 2024
Piano di selezione 1.   I modelli e i metodi relativi alla forma e al contenuto dei dati di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1217/2009, sono stabiliti nell'allegato III del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, il piano di selezione di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2009, approvato dal comitato nazionale di cui all', paragrafo 2, del medesimo regolamento non oltre due mesi prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento cui si riferisce tale piano di selezione.
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