Art. 21 · Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione

Art. 21

Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione

In vigore dal 25 ott 2024
Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione 1.   L'organo di collegamento di cui all' del regolamento (CE) n. 1217/2009 trasmette i dati alla Commissione mediante un sistema informatizzato, come stabilito all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009. Il modello per la presentazione dei dati è definito nell'allegato XII del presente regolamento. 2.   La Commissione informa l'organo di collegamento delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 in sede di comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola. 3.   I dati relativi all'esercizio di riferimento N sono trasmessi alla Commissione entro il 15 dicembre dell'anno N+1. 4.   Il primo anno di trasmissione dei dati è il 2028 in relazione all'esercizio di riferimento 2027. Tuttavia gli organi di collegamento possono trasmettere dati relativi ad esercizi di riferimento precedenti. La Commissione può esentare gli organi di collegamento, a partire dall'esercizio di riferimento 2027, dalla trasmissione dei dati per un determinato esercizio di riferimento su richiesta motivata da inviare entro il 31 ottobre dell'esercizio di riferimento N. 5.   I dati si considerano trasmessi alla Commissione una volta soddisfatte le condizioni seguenti: (a) i dati di cui all' sono stati introdotti nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo; (b) sono stati eseguiti i relativi controlli informatizzati; e (c) l'organo di collegamento ha confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema informatizzato. 6.   Gli organi di collegamento forniscono i dati contenuti nella serie di dati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Gli organi di collegamento non hanno l'obbligo di garantire la piena coerenza di tale serie di dati con i dati RISA trasmessi alla Commissione.
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