Art. 21
Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione
In vigore dal 25 ott 2024
Specifiche tecniche e termini di trasmissione dei dati alla Commissione
1. L'organo di collegamento di cui all' del regolamento (CE) n. 1217/2009 trasmette i dati alla Commissione mediante un sistema informatizzato, come stabilito all'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 1217/2009. Il modello per la presentazione dei dati è definito nell'allegato XII del presente regolamento.
2. La Commissione informa l'organo di collegamento delle condizioni generali di funzionamento del sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 in sede di comitato della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola.
3. I dati relativi all'esercizio di riferimento N sono trasmessi alla Commissione entro il 15 dicembre dell'anno N+1.
4. Il primo anno di trasmissione dei dati è il 2028 in relazione all'esercizio di riferimento 2027.
Tuttavia gli organi di collegamento possono trasmettere dati relativi ad esercizi di riferimento precedenti.
La Commissione può esentare gli organi di collegamento, a partire dall'esercizio di riferimento 2027, dalla trasmissione dei dati per un determinato esercizio di riferimento su richiesta motivata da inviare entro il 31 ottobre dell'esercizio di riferimento N.
5. I dati si considerano trasmessi alla Commissione una volta soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)
i dati di cui all' sono stati introdotti nel sistema informatizzato di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(b)
sono stati eseguiti i relativi controlli informatizzati; e
(c)
l'organo di collegamento ha confermato che i dati sono pronti per essere caricati nel sistema informatizzato.
6. Gli organi di collegamento forniscono i dati contenuti nella serie di dati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1217/2009. Gli organi di collegamento non hanno l'obbligo di garantire la piena coerenza di tale serie di dati con i dati RISA trasmessi alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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