Art. 15
Pagamento dell'importo
In vigore dal 25 ott 2024
Pagamento dell'importo
1. L'importo dovuto a ciascuno Stato membro di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 è versato in due rate:
(a)
un prefinanziamento pari al 50 % dell'importo totale stabilito in base agli del presente regolamento, effettuato all'inizio di ogni esercizio di riferimento;
(b)
il pagamento a saldo, effettuato una volta che la Commissione abbia verificato le schede aziendali rilasciate e ne abbia accertato la debita compilazione.
2. L'importo versato a ciascuno Stato membro contribuisce a qualsiasi delle seguenti azioni: debita compilazione delle schede aziendali, miglioramenti della tempistica, dei processi, dei sistemi e delle procedure di trasmissione dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali.
3. La Commissione si riserva il diritto di recuperare eventuali importi indebitamente versati.
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