Art. 13
Schede aziendali debitamente compilate
In vigore dal 25 ott 2024
Schede aziendali debitamente compilate
1. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 una scheda aziendale è debitamente compilata se il suo contenuto è conforme ai fatti, affidabile e verificabile e se i dati in essa riportati sono elaborati e presentati in conformità del modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, affinché le schede aziendali possano essere considerate debitamente compilate, i dati in esse riportati per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027 sono quelli delle tabelle di cui all'allegato VIII, tenuto conto delle esenzioni di cui all'allegato IX.
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