Art. 8
Obblighi dei rappresentanti e dei singoli esperti nel caso di un nuovo conflitto di interessi
In vigore dal 25 ott 2024
Obblighi dei rappresentanti e dei singoli esperti nel caso di un nuovo conflitto di interessi
1. Se ha un nuovo interesse elencato nell’allegato II come conflitto di interessi ritenuto incompatibile con la partecipazione alle attività congiunte, il rappresentante o il singolo esperto che partecipa alle attività congiunte rinuncia immediatamente al suo ruolo e alle sue responsabilità. Il rappresentante o il singolo esperto dichiara tale interesse in una dichiarazione di interessi presentata conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento. In alternativa, può dichiarare l’interesse per iscritto al segretariato HTA.
2. Se durante una riunione del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi viene a conoscenza di un nuovo interesse elencato nell’allegato II come conflitto di interessi in relazione ai punti all’ordine del giorno, il rappresentante o il singolo esperto dichiara immediatamente tale interesse al presidente o al copresidente del gruppo di coordinamento o del suo sottogruppo e al segretariato HTA e si ritira dalla parte della riunione in questione. Il rappresentante o il singolo esperto aggiorna la propria dichiarazione di interessi senza indebito ritardo.
3. Se durante una valutazione clinica congiunta, una consultazione scientifica congiunta o una riunione del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi viene a conoscenza di nuove circostanze per le quali è soggetto all’applicazione delle limitazioni di cui all’allegato II, il rappresentante o il singolo esperto ne informa immediatamente il segretariato HTA e, a seconda dei casi, il valutatore e il co-valutatore, il presidente o il copresidente del gruppo di coordinamento o dei suoi sottogruppi e si ritira dalla valutazione, dalla consultazione o dalla parte della riunione in questione.
4. Se intende svolgere attività con uno sviluppatore di tecnologie sanitarie e acquisirà quindi un interesse elencato nell’allegato II come conflitto di interessi ritenuto incompatibile con la partecipazione alle attività congiunte, il rappresentante o il singolo esperto che partecipa alle attività congiunte dichiara immediatamente tale interesse in una dichiarazione di interessi presentata conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento o per iscritto al segretariato HTA, indipendentemente dal fatto che sia stato firmato o meno un contratto con lo sviluppatore di tecnologie digitali. Per quanto riguarda le misure da adottare si applicano l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 2.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, nel caso in cui l’esclusione o il ritiro di un singolo esperto determinerebbe la mancata partecipazione di pazienti o esperti clinici in possesso delle opportune competenze specialistiche approfondite a una valutazione clinica congiunta o a una consultazione scientifica congiunta, la Commissione può proporre al pertinente sottogruppo l’adeguata partecipazione di tali singoli esperti alle attività congiunte tenendo conto dei loro conflitti di interessi.
Storico versioni
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