Art. 6 · Misure da adottare in relazione a conflitti o potenziali conflitti di interessi dei rappresentanti

Art. 6

Misure da adottare in relazione a conflitti o potenziali conflitti di interessi dei rappresentanti

In vigore dal 25 ott 2024
Misure da adottare in relazione a conflitti o potenziali conflitti di interessi dei rappresentanti 1.   Se la Commissione decide, conformemente all’articolo 28, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2282, che un interesse dichiarato in una dichiarazione di interessi presentata da un rappresentante conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, costituisce un conflitto di interessi ai sensi dell’allegato II del medesimo che è ritenuto incompatibile con la partecipazione alle attività congiunte, il segretariato HTA invita il membro del gruppo di coordinamento o del suo sottogruppo a nominare un altro rappresentante. Il membro può nominare nuovamente lo stesso rappresentante una volta che il conflitto di interessi abbia cessato di esistere. 2.   Se la Commissione decide, conformemente all’articolo 28, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2282, che un interesse dichiarato in una dichiarazione di interessi presentata da un rappresentante conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento, costituisce un conflitto di interessi ai sensi dell’allegato II del medesimo che è ritenuto incompatibile con la partecipazione alle attività congiunte, il segretariato HTA provvede affinché tale rappresentante non partecipi più alle attività congiunte e lo informa al riguardo. Il segretariato HTA invita il membro del gruppo di coordinamento o del suo sottogruppo a nominare un altro rappresentante. Il membro può nominare nuovamente lo stesso rappresentante una volta che il conflitto di interessi abbia cessato di esistere. 3.   Se la Commissione decide, conformemente all’articolo 28, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2282, che un interesse dichiarato in una dichiarazione di interessi presentata da un rappresentante conformemente all’, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento, costituisce un conflitto di interessi ai sensi dell’allegato II del medesimo che è ritenuto incompatibile con l’assunzione di determinati ruoli e responsabilità nell’ambito delle attività congiunte, o un conflitto o un potenziale conflitto di interessi in relazione allo sviluppatore di tecnologie sanitarie o alle tecnologie sanitarie specifiche, il segretariato HTA informa il rappresentante, il membro del gruppo di coordinamento o del suo sottogruppo e, se del caso, il gruppo di coordinamento o i suoi sottogruppi in merito al conflitto o al potenziale conflitto di interessi del rappresentante e provvede affinché siano applicate le misure di cui all’allegato II del presente regolamento.
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