Art. 5 · Validità e pubblicazione della dichiarazione di interessi

Art. 5

Validità e pubblicazione della dichiarazione di interessi

In vigore dal 25 ott 2024
Validità e pubblicazione della dichiarazione di interessi 1.   La dichiarazione di interessi è valida fintantoché il rappresentante o il singolo esperto partecipa alle attività congiunte se: a) l’interesse dichiarato non ha subito modifiche; b) le informazioni di cui alla lettera a) sono state confermate dal rappresentante o dal singolo esperto entro la fine di ogni anno a partire dalla data in cui la dichiarazione di interessi è stata presentata conformemente all’, paragrafo 1 o 2. Se tale conferma non viene effettuata, il segretariato HTA provvede affinché il rappresentante o il singolo esperto non partecipi più alle attività congiunte. 2.   Le dichiarazioni di interessi e le informazioni sulle qualifiche e sui settori di competenza specifica contenute nei CV dei rappresentanti che accompagnano le dichiarazioni di interessi sono messe a disposizione sulla pagina web accessibile al pubblico della piattaforma informatica HTA per il periodo della partecipazione di tali rappresentanti alle attività congiunte. 3.   Le dichiarazioni di interessi e le informazioni sulle qualifiche e sui settori di competenza specifica contenute nei CV degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti che accompagnano le dichiarazioni di interessi sono messe a disposizione sulla pagina web accessibile al pubblico della piattaforma informatica HTA per un anno dopo la conclusione delle attività congiunte cui tali soggetti hanno partecipato.
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