Art. 4 · Valutazione delle informazioni presentate nella dichiarazione di interessi

Art. 4

Valutazione delle informazioni presentate nella dichiarazione di interessi

In vigore dal 25 ott 2024
Valutazione delle informazioni presentate nella dichiarazione di interessi 1.   La Commissione valuta gli interessi dichiarati nella dichiarazione di interessi e le informazioni contenute nel CV del rappresentante o del singolo esperto, presentati conformemente all’. 2.   Se necessario, la Commissione può chiedere al rappresentante o al singolo esperto di presentare eventuali informazioni supplementari necessarie per la valutazione degli interessi dichiarati. Il rappresentante o il singolo esperto fornisce tali informazioni entro 10 giorni dalla data di notifica della richiesta. 3.   Qualora non siano necessarie ulteriori informazioni per la valutazione degli interessi dichiarati, la Commissione completa la valutazione entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione di interessi conformemente all’. 4.   Se la Commissione decide che l’interesse dichiarato non costituisce un conflitto o un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’allegato II, il rappresentante o il singolo esperto può partecipare alle attività congiunte. 5.   Se la Commissione decide che l’interesse dichiarato costituisce un conflitto o un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell’allegato II, si applicano gli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2745:oj#art-4