Art. 4
Struttura e formato delle informazioni trasmesse dai fornitori terzi critici di servizi TIC
In vigore dal 24 ott 2024
Struttura e formato delle informazioni trasmesse dai fornitori terzi critici di servizi TIC
1. Il fornitore terzo critico di servizi TIC trasmette le informazioni richieste all’autorità di sorveglianza capofila tramite gli appositi canali elettronici sicuri indicati nella richiesta dall’autorità di sorveglianza capofila e nella forma stabilita da quest’ultima.
2. All’atto della trasmissione delle informazioni all’autorità di sorveglianza capofila, i fornitori terzi critici di servizi TIC:
a)
seguono la struttura indicata dall’autorità di sorveglianza capofila nella sua richiesta di informazioni;
b)
indicano chiaramente l’informazione pertinente nella documentazione presentata.
3. Le informazioni trasmesse, diffuse o segnalate all’autorità di sorveglianza capofila da parte del fornitore terzo critico di servizi TIC sono redatte in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Storico versioni
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