Art. 6
Decisione di esecuzione della Commissione sull’ammissibilità dei prestiti bilaterali
In vigore dal 24 ott 2024
Decisione di esecuzione della Commissione sull’ammissibilità dei prestiti bilaterali
1. Qualora intenda chiedere sostegno nell’ambito del meccanismo per poter rimborsare un prestito bilaterale, l’Ucraina presenta il testo dell’accordo di prestito bilaterale in questione alla Commissione entro il 1o giugno 2025.
2. La Commissione valuta senza ritardo l’ammissibilità del prestito bilaterale nell’ambito del meccanismo in base ai criteri seguenti:
a)
l’accordo di prestito bilaterale non era stato firmato prima del 20 settembre 2024;
b)
la controparte del prestito bilaterale agisce sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina; e
c)
il prestito bilaterale deve essere erogato integralmente a beneficio dell’Ucraina entro il 31 dicembre 2027; tali erogazioni possono essere collegate al soddisfacimento di condizioni inerenti alle politiche.
Ai fini della valutazione, la Commissione può chiedere ulteriori informazioni all’Ucraina.
3. Una condizione sospensiva di un accordo di prestito bilaterale, in base alla quale tale accordo non entri in vigore prima che la Commissione abbia approvato l’ammissibilità del prestito bilaterale o prima che sia entrato in vigore l’accordo per l’attuazione del meccanismo di cui all’, non osta alla valutazione positiva da parte della Commissione del prestito bilaterale.
4. La Commissione approva l’ammissibilità del prestito bilaterale mediante decisione di esecuzione.
5. La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 4 del presente articolo stabilisce:
a)
il prestatore bilaterale;
b)
il capitale del prestito bilaterale espresso in euro; nella misura necessaria, il capitale del prestito bilaterale è anche espresso nella valuta del rispettivo prestito bilaterale, dove il tasso di conversione del prestito bilaterale in euro è il tasso giornaliero di cambio dell’euro pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il 20 settembre 2024; e
c)
la giustificazione della valutazione positiva del prestito bilaterale.
6. La somma dei capitali di tutti i prestiti bilaterali approvati dalla Commissione in conformità del presente articolo e del prestito AMF non supera l’importo stabilito all’, paragrafo 4.
7. La Commissione può abrogare la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo se l’accordo di prestito bilaterale in questione non entra in vigore entro il 30 giugno 2025.
8. In caso di valutazione negativa del prestito bilaterale, la Commissione comunica all’Ucraina tale valutazione fornendo le relative motivazioni.
Storico versioni
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