Art. 2
Definizioni
In vigore dal 24 ott 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«sostegno dell’Unione»: il prestito AMF e il sostegno finanziario a fondo perduto disponibile nell’ambito del meccanismo;
2)
«prestito bilaterale»: un prestito concesso direttamente o indirettamente da un paese terzo in qualità di prestatore bilaterale a beneficio dell’Ucraina;
3)
«prestito bilaterale ammissibile»: un prestito bilaterale riconosciuto ammissibile dalla Commissione nell’ambito del meccanismo;
4)
«prestito AMF»: il sostegno finanziario straordinario messo a disposizione dell’Ucraina dall’Unione sotto forma di prestito a norma del capo III;
5)
«accordo di prestito AMF»: l’accordo di prestito firmato dalla Commissione, a nome dell’Unione, e dall’Ucraina a norma del capo III;
6)
«altri costi correlati»: i costi o le commissioni dovuti nell’ambito del prestito AMF e del rispettivo prestito bilaterale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:2773:oj#art-2