Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 24 ott 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «sostegno dell’Unione»: il prestito AMF e il sostegno finanziario a fondo perduto disponibile nell’ambito del meccanismo; 2) «prestito bilaterale»: un prestito concesso direttamente o indirettamente da un paese terzo in qualità di prestatore bilaterale a beneficio dell’Ucraina; 3) «prestito bilaterale ammissibile»: un prestito bilaterale riconosciuto ammissibile dalla Commissione nell’ambito del meccanismo; 4) «prestito AMF»: il sostegno finanziario straordinario messo a disposizione dell’Ucraina dall’Unione sotto forma di prestito a norma del capo III; 5) «accordo di prestito AMF»: l’accordo di prestito firmato dalla Commissione, a nome dell’Unione, e dall’Ucraina a norma del capo III; 6) «altri costi correlati»: i costi o le commissioni dovuti nell’ambito del prestito AMF e del rispettivo prestito bilaterale.
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