Art. 15
Accordo di prestito AMF
In vigore dal 24 ott 2024
Accordo di prestito AMF
1. Le condizioni finanziarie dettagliate del prestito AMF sono specificate nell’accordo di prestito AMF.
2. Oltre agli elementi di cui all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario, l’accordo di prestito AMF include i requisiti seguenti:
a)
i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall’accordo quadro nell’ambito dello strumento per l’Ucraina di cui all’ del regolamento (UE) 2024/792 si applicano all’accordo di prestito AMF e ai fondi in esso contenuti;
b)
l’Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l’Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792;
c)
è garantito il diritto dell’Unione al rimborso anticipato del prestito AMF qualora sia stato riscontrato che, in relazione alla gestione del prestito AMF, l’Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
d)
l’Ucraina continua a rispettare il prerequisito stabilito all’, paragrafo 1;
e)
l’importo eccedente di cui all’, paragrafo 4, può essere utilizzato, in tutto o in parte, per il rimborso anticipato del prestito AMF su iniziativa della Commissione o, previa approvazione della Commissione, su richiesta dell’Ucraina; e
f)
la definizione di modalità dettagliate di rimborso sulla base di una struttura a cascata secondo cui:.
i)
il sostegno a fondo perduto nell’ambito del meccanismo messo a disposizione per il prestito AMF e autorizzato in conformità dell’ è utilizzato per rimborsare direttamente il prestito AMF;
ii)
se il sostegno a fondo perduto nell’ambito del meccanismo non è concesso o è concesso solo parzialmente a causa di importi insufficienti, gli importi trattenuti dall’Unione a norma dell’, paragrafo 4, sono utilizzati per rimborsare direttamente il prestito AMF;
iii)
se gli importi di cui ai punti i) o ii) sono insufficienti, qualora sia raggiunto un accordo per corrispondere all’Ucraina risarcimenti di guerra o una liquidazione finanziaria equivalente dei danni causati dalla guerra, l’Ucraina utilizzerà tali risorse per il servizio del prestito AMF; e
iv)
se gli importi di cui ai punti i), ii) o iii)sono insufficienti, l’Ucraina continua ad essere responsabile dell’eventuale importo residuo dovuto nell’ambito del prestito AMF.
3. Il mancato rispetto delle clausole dell’accordo di prestito AMF costituisce per la Commissione un motivo per sospendere o cancellare il versamento della rata o delle tranche o, se giustificato, per chiedere il rimborso anticipato del prestito AMF.
4. Previa richiesta, l’accordo di prestito AMF è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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