Art. 14
Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
In vigore dal 24 ott 2024
Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
1. Al fine di finanziare il prestito AMF, alla Commissione è conferito, per conto dell’Unione, il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento finanziario.
2. In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l’assistenza finanziaria fornita all’Ucraina nell’ambito del prestito AMF non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Non è costituita alcuna dotazione per il prestito AMF e, in deroga all’articolo 214, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell’importo di cui all’ del presente regolamento.
3. Gli importi sospesi a norma dell’, paragrafo 5, del presente regolamento sono disponibili, nella misura necessaria, per sostenere il rimborso delle operazioni di assunzione di prestiti dell’Unione. Un siffatto uso di tali risorse non assolve l’Ucraina dalla responsabilità di rimborsare il prestito AMF conformemente alle clausole dell’accordo di prestito AMF.
Storico versioni
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