Art. 13 · Decisione di erogazione

Art. 13

Decisione di erogazione

In vigore dal 24 ott 2024
Decisione di erogazione 1.   L’Ucraina presenta una richiesta di fondi prima del versamento della rata, corredata di una relazione, conformemente alle disposizioni del protocollo d’intesa. 2.   La Commissione decide di versare la rata a seguito della valutazione dei requisiti seguenti: a) il rispetto del prerequisito di cui all’, paragrafo 1, e b) il rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa. 3.   L’erogazione delle tranche dovrebbe essere allineata ai tempi di erogazione del prestito o del sostegno finanziario a fondo perduto nell’ambito del pilastro I dello strumento per l’Ucraina conformemente al regolamento (UE) 2024/792.
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