Art. 11
Prerequisito per il sostegno
In vigore dal 24 ott 2024
Prerequisito per il sostegno
1. La concessione del prestito AMF è subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
2. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 in particolare prima del versamento della rata e dell’erogazione delle tranche, tenendo debitamente conto, se del caso, della relazione periodica della Commissione sull’allargamento. In tale processo, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d’Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Consiglio circa il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima del versamento della rata e dell’erogazione delle tranche all’Ucraina.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE.
4. La valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo è effettuata insieme alla valutazione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/792.
5. Ove constati che il prerequisito stabilito al paragrafo 1 non è soddisfatto o non è più soddisfatto, la Commissione sospende l’erogazione del prestito AMF e il versamento del sostegno a fondo perduto nell’ambito del meccanismo di cui all’ in quanto si riferisce al prestito AMF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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