Art. 10 · Importo

Art. 10

Importo

In vigore dal 24 ott 2024
Importo 1.   Il prestito AMF ammonta a un importo massimo di 35 miliardi di EUR. Se però, nel momento in cui la Commissione adotta la decisione relativa al versamento della rata di cui all’, la somma di tale importo massimo e del capitale dei prestiti bilaterali ammissibili già approvati dalla Commissione a norma dell’, unitamente al capitale indicato dai paesi terzi nelle intenzioni comunicate alla Commissione sotto l’egida dell’iniziativa del G7 sui prestiti per l’accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell’Ucraina, supera i 45 miliardi di EUR, l’importo massimo del prestito AMF è ridotto del valore dell’eccedenza. 2.   Qualora nel corso del periodo di disponibilità del prestito AMF il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell’eventualità di un risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all’Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, può ridurre l’importo del prestito AMF o cancellarlo. 3.   La durata massima del prestito AMF è fissata a 45 anni.
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