Art. 1
In vigore dal 24 ott 2024
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. I pannelli di bambù o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù e i pannelli per pavimenti a mosaico sono esclusi dal prodotto descritto all’, paragrafo 1.
3. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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