Art. 1
In vigore dal 24 ott 2024
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di lisina e suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 41, 2309 90 31 49, 2309 90 96 41, 2309 90 96 49) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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