Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 2024
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate, per quanto riguarda le attrezzature di accesso mobili, con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 ed ex 8428 90 90 e, per quanto riguarda le sezioni di attrezzature di accesso mobili preassemblate o pronte per l’assemblaggio, con i codici NC ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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