Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 2024
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91) e originari dell'India. 2.   I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all', paragrafo 1: — cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e — cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici. 3.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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