Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 2024
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di carta decorativa, attualmente classificata con i codici NC ex 4802 54 00 , ex 4802 55 , ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00 (codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 25 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10 e 4811 60 00 10), con le seguenti caratteristiche: — peso compreso tra 30 e 150 g/m2; tenore di ceneri compreso tra il 5 % e il 50 %; — assorbimento (metodo Klemm) di almeno 12 mm/10 min o tasso di impregnazione della resina compreso tra il 20 % e il 200 %; — resistenza alla trazione a umido compresa tra 6 e 12 Newton (N)/15 mm; — permeabilità all’aria (metodo Gurley) compresa tra 3 e 80 secondi/100 ml; — liscio (metodo Bekk) compreso tra 20 e 300; — in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm; — anche preimpregnata con una combinazione di lattici o di leganti naturali (come l’amido); — escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili; — escluse le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti, e originaria della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni

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