Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 ott 2024
1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido gliossilico (numero CAS (Chemical Abstracts Service): 298-12-4), di purezza pari almeno al 95 % in peso secco, in forma solida o come soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso, attualmente classificato con il codice NC ex 2918 30 00 (codice TARIC 2918 30 00 13) e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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