Art. 1
In vigore dal 24 ott 2024
Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, note anche come resine epossiche o poliepossidi, che sono polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina e di un componente di alcol alifatico o aromatico (quale il BPA), in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente in modo da indurire la resina epossidica o trasformarla in un prodotto diverso che non contenga più gruppi epossidici, attualmente classificati con i codici NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 (codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80) e originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.
I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all’, paragrafo 1:
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determinati prodotti vernicianti e di rivestimento, costituiti da miscele, miscugli o altre formulazioni di resina epossidica, agente indurente e pigmento, in qualsiasi forma, confezionati in uno o più recipienti, in cui 1) il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale del prodotto, 2) la resina epossidica rappresenta al massimo l’80 % del peso totale del prodotto e 3) l’agente indurente rappresenta dal 5 al 40 % del peso totale del prodotto;
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tessuti o fibre preimpregnati, spesso denominati «preimpregnati», che sono materiali compositi costituiti da tessuti o fibre (in genere carbonio o vetro) impregnati di resina epossidica;
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miscele di resine epossidiche con altri materiali, attualmente classificate con codici NC diversi da 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 e 3907 30 00 .
La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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