Art. 8
Notifica delle minacce informatiche significative
In vigore dal 23 ott 2024
Notifica delle minacce informatiche significative
1. Le entità finanziarie che notificano minacce informatiche significative alle autorità competenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 utilizzano il modello di cui all’allegato III del presente regolamento e seguono il glossario dei dati e le istruzioni di cui all’allegato IV del presente regolamento.
2. Le entità finanziarie garantiscono che le informazioni contenute nella notifica delle minacce informatiche significative siano complete e accurate.
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