Art. 6 · Notifica dell’esternalizzazione degli obblighi di segnalazione

Art. 6

Notifica dell’esternalizzazione degli obblighi di segnalazione

In vigore dal 23 ott 2024
Notifica dell’esternalizzazione degli obblighi di segnalazione 1.   Le entità finanziarie che hanno esternalizzato l’obbligo di segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554 informano l’autorità competente di tale accordo di esternalizzazione non appena quest’ultimo è stato concluso e al più tardi prima della prima notifica o relazione. 2.   Le entità finanziarie forniscono all’autorità competente il nome, le informazioni di contatto e il codice identificativo del terzo che trasmetterà per loro conto le notifiche o le relazioni in merito agli incidenti gravi connessi alle TIC. 3.   Le entità finanziarie informano la rispettiva autorità competente non appena cessano di esternalizzare i propri obblighi di segnalazione di cui all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554.
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