Art. 5
Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
In vigore dal 23 ott 2024
Riclassificazione degli incidenti gravi connessi alle TIC
Se, dopo un’ulteriore valutazione, l’entità finanziaria conclude che l’incidente connesso alle TIC precedentemente segnalato come grave non soddisfaceva in alcun momento i criteri e le soglie di classificazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2024/1772, l’entità finanziaria notifica all’autorità competente di aver riclassificato l’incidente connesso alle TIC da grave a non grave fornendo le informazioni relative a tale riclassificazione nel modello di cui all’allegato II del presente regolamento nei campi «tipo di segnalazione» e «altre informazioni».
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