Art. 2 · Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale

Art. 2

Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale

In vigore dal 23 ott 2024
Trasmissione congiunta della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale Le entità finanziarie possono combinare la presentazione della notifica iniziale, della relazione intermedia e della relazione finale per fornire due o tutte le informazioni contemporaneamente, qualora siano riprese le attività regolari o sia stata completata l’analisi delle cause profonde e purché siano rispettati i termini di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/301
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