Art. 5
Termini per la notifica iniziale e per le relazioni intermedia e finale
In vigore dal 23 ott 2024
Termini per la notifica iniziale e per le relazioni intermedia e finale
1. Le entità finanziarie trasmettono la notifica iniziale e le relazioni intermedia e finale di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2022/2554 entro i termini seguenti:
a)
per la relazione iniziale: quanto prima, ma in ogni caso entro quattro ore dalla classificazione dell’incidente connesso alle TIC come grave ed entro 24 ore dal momento in cui l’entità finanziaria è venuta a conoscenza dell’incidente connesso alle TIC;
b)
per la relazione intermedia: al più tardi entro 72 ore dalla trasmissione della notifica iniziale, anche se lo stato o il trattamento dell’incidente non sono cambiati conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2554. Le entità finanziarie trasmettono una relazione intermedia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso quando sono state riprese le regolari attività;
c)
per la relazione finale: entro un mese dalla trasmissione della relazione intermedia o, se del caso, dall’ultima relazione intermedia aggiornata.
2. Se l’entità finanziaria non ha classificato un incidente connesso alle TIC come grave entro 24 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, ma lo classifica come grave in una fase successiva, l’entità finanziaria trasmette la notifica iniziale entro quattro ore dalla classificazione dell’incidente connesso alle TIC come grave.
3. Le entità finanziarie che non sono in grado di trasmettere la notifica iniziale, la relazione intermedia o la relazione finale entro i termini di cui al paragrafo 1 ne informano l’autorità competente senza indebito ritardo, e comunque entro i rispettivi termini per la trasmissione della notifica o della relazione, spiegando i motivi del ritardo.
4. Se il termine per la trasmissione di una notifica iniziale, di una relazione intermedia o di una relazione finale cade in un giorno del fine settimana o in un giorno festivo nello Stato membro dell’entità finanziaria che effettua la segnalazione, l’entità finanziaria può trasmettere la notifica iniziale, la relazione intermedia o la relazione finale entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo.
5. Il paragrafo 4 non si applica alla trasmissione di una notifica iniziale o di una relazione intermedia da parte di enti creditizi, controparti centrali, gestori delle sedi di negoziazione e altre entità finanziarie identificate come soggetti essenziali o importanti ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2022/2555.
6. Le autorità competenti possono decidere che il paragrafo 4 non si applichi alla trasmissione di una notifica iniziale o di una relazione intermedia da parte di entità finanziarie, diverse da quelle di cui al paragrafo 5, che sono significative o hanno carattere sistemico per il settore finanziario a livello nazionale o dell’Unione. Le autorità competenti notificano la loro decisione alle entità finanziarie individuate. La decisione dell’autorità competente si applica solo agli incidenti segnalati dopo la data di notifica della decisione da parte dell’autorità competente alle entità finanziarie individuate.
Storico versioni
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