Art. 4 · Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni finali

Art. 4

Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni finali

In vigore dal 23 ott 2024
Informazioni specifiche da fornire nelle relazioni finali Le relazioni finali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2554 contengono tutte le informazioni specifiche seguenti: a) informazioni sulle cause di fondo dell’incidente connesso alle TIC; b) la data e l’ora in cui l’incidente connesso alle TIC è stato risolto e in cui sono state affrontate le cause di fondo; c) informazioni sulla risoluzione dell’incidente connesso alle TIC; d) se del caso, informazioni pertinenti per le autorità di risoluzione; e) informazioni sui costi diretti e indiretti e sulle perdite derivanti dall’incidente connesso alle TIC e informazioni sui recuperi finanziari; f) se del caso, informazioni sugli incidenti ricorrenti connessi alle TIC.
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