Art. 2 · Informazioni specifiche da fornire nelle notifiche iniziali

Art. 2

Informazioni specifiche da fornire nelle notifiche iniziali

In vigore dal 23 ott 2024
Informazioni specifiche da fornire nelle notifiche iniziali Le notifiche iniziali di cui all’articolo 19, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554 contengono almeno tutte le informazioni specifiche seguenti: a) il codice di riferimento dell’incidente assegnato dall’entità finanziaria; b) la data e l’ora di individuazione e la classificazione dell’incidente a norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione (7); c) una descrizione dell’incidente connesso alle TIC; d) i criteri di cui agli articoli da 1 a 8 del regolamento delegato (UE) 2024/1772 in base ai quali l’entità finanziaria ha classificato l’incidente connesso alle TIC come grave; e) gli Stati membri interessati dall’incidente connesso alle TIC; f) informazioni sulle modalità di constatazione dell’incidente connesso alle TIC; g) se disponibili, informazioni sull’origine dell’incidente connesso alle TIC; h) informazioni che indichino se l’entità finanziaria abbia attivato un piano di continuità operativa; i) se del caso, informazioni sulla riclassificazione dell’incidente connesso alle TIC da grave a non grave; j) se disponibile, ogni altra informazione pertinente.
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